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La ristrutturazione del debito aziendale

By 28 Maggio 2021Giugno 21st, 2021Blog

Che cosa è

La ristrutturazione del debito aziendale è uno strumento di risanamento dell’impresa in crisi disciplinato dalla legge fallimentare (art. 182 bis legge fallimentare) e dalla legge 67 sulla ristrutturazione del debito, utilizzato dalle aziende che vogliono ridurre i debiti e tentare il recupero aziendale. Possiamo dunque dire che la ristrutturazione del debito è un accordo con un numero di creditori che rappresenta almeno il 60% dei crediti.

Ai fini della accettazione dell’accordo è necessario munirsi di una relazione di un dottore commercialista abilitato, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la realizzabilità dell’accordo stesso. All’interno della relazione devono essere specificate le modalità ed i tempi di rientro.
L’imprenditore in stato di crisi ha, dunque, la facoltà di interpellare la convalida di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ma è indispensabile che anche i creditori aderiscano al piano raggiungendo il 60% della copertura totale dell’esposizione debitoria.

I creditori rappresentanti un numero non superiore al 40% che non aderiscono all’accordo, hanno comunque diritto al rimborso totale dei crediti vantati, ma non possono obiettare al completamento della ristrutturazione del debito. Il calcolo delle suddette percentuali viene fatto sul “peso” del credito, quindi per quota e non per ‘teste’.

L’accordo deve successivamente essere depositato presso il registro delle imprese e deve essere omologato dal tribunale.
Per facilitare l’utilizzo di tali accordi si consente all’impresa di presentare una proposta di accordo (o preaccordo) per potere avere il tempo sufficiente a preparare la documentazione di legge, ottenendo una tutela anticipata del patrimonio.

Quali sono le tipologie di debiti che rientrano nell’accordo di ristrutturazione.
I debiti che risultano oggetto dell’accordo di ristrutturazione sono:

  • i debiti commerciali (debiti verso fornitori),
  • i debiti finanziari (debiti verso banche ed altri finanziatori);
  • i debiti tributari e previdenziali nei casi in cui la Pubblica Amministrazione rinunci a propri diritti di credito (rientrano anche Equitalia e INPS).


Modalità di estinzione del debito

Per estinguere i debiti assunti, il debitore può proporre una serie di specifiche soluzioni.
La prima soluzione è il trasferimento al creditore di una o più attività; in tali casi il debitore procederà allo storno del valore contabile del debito estinto e del valore netto contabile dell’attività ceduta.

Una seconda soluzione è rappresentata dalla conversione del debito in capitale mediante il trasferimento al creditore di quote o azioni della società con conseguente aumento di capitale pari al valore contabile del debito senza rilevazione di utili o perdite da ristrutturazione.
Un’ulteriore soluzione è l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile che impegna il creditore, a partire dalla data di sottoscrizione e al verificarsi di determinate condizioni, a sottoscrivere quote o azioni della società per un valore pari al debito contabile.


Vantaggi e svantaggi dell’accordo di ristrutturazione del debito

Esistono numerosi vantaggi in merito all’utilizzo dell’accordo di ristrutturazione del debito. In particolare l’impresa debitrice:

  • può far interrompere i pignoramenti chiedendo al tribunale un termine per trovare l’accordo con i creditori e preparare i documenti necessari (in caso di preaccordo o proposta di accordo);
  • può recuperare ad amministrare l’impresa senza che, come invece nel fallimento, ne venga spossessata;
  • può prevedere durante la procedura l’esenzione dall’applicazione delle norme societarie sulla riduzione di capitale per perdite e di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale;
  • può chiedere il saldo dei crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi;
  • può accordarsi per la chiusura di transazioni fiscali e previdenziali;
  • può ottenere finanziamenti per contrastare la crisi;

Quanto invece agli svantaggi per l’impresa ci sono dei tempi che devono essere rispettati che riguardano nello specifico, qualora i crediti lasciati fuori dall’accordo sono scaduti alla data di omologa dell’accordo di ristrutturazione il creditore non potrà esigerne il pagamento prima che siano passati 120 giorni.


Chi può accedere all’accordo di ristrutturazione e come funziona

In merito all’accesso di questo strumento, si specifica che qualsiasi impresa commerciale (sia essa ditta individuale o società) o impresa agricola (anche se di piccole dimensioni) può accedere a questa procedura purché si trovi in uno stato di crisi ossia di insolvenza o di impossibilità di pagare, con metodi normali, i propri creditori. L’accordo di ristrutturazione deve essere concordato con tanti creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti dell’impresa.

All’accordo possono aderire sia i creditori chirografari sia i creditori privilegiati in base all’importo di cui sono titolari; l’accordo potrebbe dunque essere stipulato anche da un solo creditore. Possono partecipare sia il fisco che gli enti previdenziali, essi devono però prestare il proprio consenso nel rispetto del procedimento previsto per la transazione fiscale e previdenziale.
I creditori che non hanno aderito all’accordo (dissenzienti o non partecipanti ad esso) devono invece essere pagati integralmente e alle scadenze previste per come a breve vedremo.

La procedura dell’accordo di ristrutturazione del debito consta di 4 fasi:

– La prima fase è la presentazione della domanda del debitore al tribunale. La presentazione della domanda può avvenire previo accordo ordinario: in tal caso il debitore deposita la domanda di omologazione di un accordo stipulato con la maggioranza dei creditori. Oppure attraverso il preaccordo o proposta di accordo. Attraverso questa tipologia il debitore chiede al tribunale di assegnargli un termine per concludere un accordo ai creditori certificando però che già esistono trattative con essi e presentando una relazione sull’attuabilità dell’accordo; in questo modo ottiene la sospensione delle esecuzioni forzate (pignoramenti).

– La seconda fase riguarda il deposito dell’accordo e iscrizione dell’accordo medesimo.
– Successivamente si passa alla terza che riguarda l’udienza per l’omologazione innanzi al tribunale. Nel corso dell’udienza il tribunale valuta la propria competenza a controllare la formale integrità della documentazione; verifica se esistono i congetturati per giungere a un accordo con almeno il 60% del ceto creditorio; verifica se esistono le condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
– La fase conclusiva si concretizza nella materiale esecuzione dell’accordo.


Esempi sulla natura dell’accordo

Sulla natura dell’accordo di ristrutturazione, dottrina e giurisprudenza sono da tempo divise. Secondo l’orientamento maggioritario, l’accordo di ristrutturazione ha natura privatistica, giacché si tratta di un contratto plurisoggettivo tra il debitore e i creditori (una sorta di pactum de non petendo); un’altra tesi lo considera come un particolare concordato preventivo, anche in ragione dei numerosi rimandi alla sua disciplina; infine, un’interpretazione minoritaria lo qualifica come una procedura concorsuale autonoma. Attualmente, l’ubicazione dell’istituto in discorso nel Capo I, dedicato agli accordi, Sezione II, rubricata “Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione”, pare deporre nel senso della natura negoziale dell’intesa, nonostante la presenza del giudizio di omologazione.

Il codice della crisi d’impresa ha introdotto tre diverse tipologie di accordo di ristrutturazione:

  • accordo standard o ordinario (art. 57 d. lgs. 14/2019), del tutto simile a quello disciplinato dalla legge fallimentare all’art. 182 bis;
  • accordo agevolato (art. 60 d. lgs. 14/2019), rappresenta una novità rispetto alla disciplina precedente;
  • accordo ad efficacia estesa (art. 61 d. lgs. 14/2019) riprende parzialmente l’art. 182 septies legge fallimentare, ma con una portata soggettiva più ampia, giacché riguarda anche i creditori non finanziari.

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